1 CPC, sfugge a ulteriore disamina. 6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di RE 1. 3. Notificazione a: | | – ... – ... | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.