2 CC, ciò che comportava una responsabilità solidale del coniuge sulla base dell'art. 166 cpv. 3 CC. E ove la decisione impugnata poggi su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto. Nella fattispecie l'interessata non spiega perché il primo giudice sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto né tanto meno in un arbitrario accertamento dei fatti. Ne discende che il reclamo, non motivato a sufficienza sotto il profilo dell'art. 321 cpv. 1 CPC, sfugge a ulteriore disamina.