Sennonché, in concreto, già il Pretore aggiunto ha accertato che l'incarico all'attrice non è stato conferito dalla convenuta, ma dal marito. Premesso ciò, la reclamante non si confronta minimamente con la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta aveva per finire autorizzato il marito ad agire verso l'attrice in rappresentanza dell'unione coniugale in virtù dell'art. 166 cpv. 2 CC, ciò che comportava una responsabilità solidale del coniuge sulla base dell'art. 166 cpv.