La reclamante ribadisce di non essere debitrice nei confronti di CO 1, poiché gli accordi con la ditta attrice sono stati presi da suo marito, essendosi lei limitata ad aprire il cancello a un suo operaio in una sola occasione. Per il resto si limita ad asserire che “l'impianto risulta ancora non funzionante” e a citare l'art. 368 cpv. 2 CO, senza peraltro trarne alcuna conseguenza. Sennonché, in concreto, già il Pretore aggiunto ha accertato che l'incarico all'attrice non è stato conferito dalla convenuta, ma dal marito.