Ora, in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la sola allegazione della reclamante non basta a dimostrare che sia stata indotta dal Pretore aggiunto a credere che l'azione promossa da CO 1 vertesse unicamente sull'accertamento della controparte contrattuale, né a provare che il primo giudice le avrebbe impedito di produrre prove. Per di più con ordinanza 26 febbraio 2013 il Pretore aggiunto ha ammesso tutte le prove indicate dalla convenuta (audizioni del coniuge e di S__________).