In realtà, l'azione promossa dall'attrice aveva chiaramente quale oggetto l'accertamento del suo credito nei confronti della convenuta con conseguente sua condanna al pagamento e rigetto in via definitiva dell'opposizione da lei interposta al precetto esecutivo fattole notificare. Ora, in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la sola allegazione della reclamante non basta a dimostrare che sia stata indotta dal Pretore aggiunto a credere che l'azione promossa da CO 1 vertesse unicamente sull'accertamento della controparte contrattuale, né a provare che il primo giudice le avrebbe impedito di produrre prove.