Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato dapprima che la convenuta non aveva assunto il ruolo di committente delle opere eseguite dalla CO 1, escludendo quindi che fosse diventata la controparte contrattuale dell'attrice . Egli ha però appurato che la stessa doveva essere nondimeno considerata debitrice in virtù della solidarietà fra coniugi fondata sul diritto matrimoniale. A suo parere, le condizioni poste dall'art. 166 cpv. 2 e 3 CC erano adempiute, gli atti dimostrando che la moglie aveva autorizzato il marito ad appaltare il lavoro alla ditta attrice in rappresentanza dell'unione coniugale. Donde in sintesi l'accoglimento della petizione.