{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-48_2014-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120699&nX40_KEY=4921683&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f574b8a6e024ee35632e1aa9eff0631"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2014 16.2013.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - mercede - rappresentanza dell'unione coniugale - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:00:24", "Checksum": "2eb55348671c8c488b1c5e6bd050a51e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2014 16.2013.48\nRegesto:\nContratto d'appalto - mercede - rappresentanza dell'unione coniugale - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo\n\n\n3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato dapprima che la convenuta non aveva assunto il ruolo di committente delle opere eseguite dalla CO 1, escludendo quindi che fosse diventata la controparte contrattuale dell'attrice . Egli ha però appurato che la stessa doveva essere nondimeno considerata debitrice in virtù della solidarietà fra coniugi fondata sul diritto matrimoniale. A suo parere, le condizioni poste dall'art. 166 cpv. 2 e 3 CC erano adempiute, gli atti dimostrando che la moglie aveva autorizzato il marito ad appaltare il lavoro alla ditta attrice in rappresentanza dell'unione coniugale. Donde in sintesi l'accoglimento della petizione.\n4. In ripetuti passaggi del suo memoriale la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non averle dato la possibilità di produrre la documentazione a comprova dei motivi per i quali la fattura non è stata saldata, il primo giudice avendole fatto intendere che la procedura vertesse semplicemente sulla questione del suo coinvolgimento o meno nella controversia. In realtà, l'azione promossa dall'attrice aveva chiaramente quale oggetto l'accertamento del suo credito nei confronti della convenuta con conseguente sua condanna al pagamento e rigetto in via definitiva dell'opposizione da lei interposta al precetto esecutivo fattole notificare. Ora, in mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la sola allegazione della reclamante non basta a dimostrare che sia stata indotta dal Pretore aggiunto a credere che l'azione promossa da CO 1 vertesse unicamente sull'accertamento della controparte contrattuale, né a provare che il primo giudice le avrebbe impedito di produrre prove. Per di più con ordinanza 26 febbraio 2013 il Pretore aggiunto ha ammesso tutte le prove indicate dalla convenuta (audizioni del coniuge e di S__________). Sulla questione non occorre dunque soffermarsi oltre, tanto meno se si pensa che l'interessata nemmeno specifica quali prove avrebbe voluto far assumere, ciò che rende persino impossibile determinarne la rilevanza ai fini del giudizio.\n5. La reclamante ribadisce di non essere debitrice nei confronti di CO 1, poiché gli accordi con la ditta attrice sono stati presi da suo marito, essendosi lei limitata ad aprire il cancello a un suo operaio in una sola occasione. Per il resto si limita ad asserire che “l'impianto risulta ancora non funzionante” e a citare l'art. 368 cpv. 2 CO, senza peraltro trarne alcuna conseguenza. Sennonché, in concreto, già il Pretore aggiunto ha accertato che l'incarico all'attrice non è stato conferito dalla convenuta, ma dal marito. Premesso ciò, la reclamante non si confronta minimamente con la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta aveva per finire autorizzato il marito ad agire verso l'attrice in rappresentanza dell'unione coniugale in virtù dell'art. 166 cpv. 2 CC, ciò che comportava una responsabilità solidale del coniuge sulla base dell'art. 166 cpv. 3 CC. E ove la decisione impugnata poggi su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto. Nella fattispecie l'interessata non spiega perché il primo giudice sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto né tanto meno in un arbitrario accertamento dei fatti. Ne discende che il reclamo, non motivato a sufficienza sotto il profilo dell'art. 321 cpv. 1 CPC, sfugge a ulteriore disamina.\n6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di RE 1.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– ... – ...\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}