{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-48_2014-11-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120699&nX40_KEY=4921683&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6f574b8a6e024ee35632e1aa9eff0631"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2014 16.2013.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - mercede - rappresentanza dell'unione coniugale - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:00:24", "Checksum": "2eb55348671c8c488b1c5e6bd050a51e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.11.2014 16.2013.48\nRegesto:\nContratto d'appalto - mercede - rappresentanza dell'unione coniugale - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 12 novembre 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 16 ottobre 2013 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa SE.2012.457 (contratto d'appalto) promossa con petizione 20 novembre 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Tra fine marzo e inizio aprile 2011 CO 1 ha eseguito alcuni lavori di riparazione al motore della ventilazione e alla pompa della piscina posta sulla particella n. 875 RFD di __________ appartenente a RE 1. Per le sue prestazioni la ditta ha trasmesso alla proprietaria, il 12 aprile 2011, una fattura di\nfr. 5653.80. Preso atto del mancato pagamento, il 16 aprile 2012 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 5653.80 oltre interessi al 5% dal 13 maggio 2011 e spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 20 novembre 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 5653.80 oltre interessi al 5% dal 13 maggio 2011 e spese di esecuzione, così come il rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 14 febbraio 2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 22 agosto 2013 l'attrice ha ridotto la sua pretesa a fr. 3653.80, L__________, marito della convenuta, avendo nel frattempo versato fr. 2000.–. Nel suo allegato del 29 agosto 2013 la convenuta ha ribadito il suo punto di vista, precisando che il marito non aveva pagato interamente la mercede poiché contestava i lavori e il loro ammontare.\nC. Statuendo il 16 ottobre 2013 il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a versare all'attrice\nfr. 3653.80 oltre interessi al 5% dal 10 agosto 2011 su\nfr. 5653.80 e dal 25 maggio 2013 su fr. 3653.80 e ha rigettato entro tali limiti in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese giudiziarie della procedura di conciliazione di fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice\nfr. 1400.– per ripetibili.\nD. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2013 per ottenere il rigetto della petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 18 ottobre 2013, sicché il reclamo introdotto il 12 novembre 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii)."}