, ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle all'opponente, che si è in sostanza rimessa al giudizio di questa Camera e non può essere considerata soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili. 3.