c) Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla reclamante. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché emani un nuovo giudizio, previa notificazione all'attrice delle osservazioni della convenuta, riconvocazione delle parti all'udienza di discussione (art. 245 cpv. 2 CPC) ed eventuale assunzione di nuove prove e istruttoria. 4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv.