E queste osservazioni sono esplicitamente richiamate nella decisione impugnata. Ora, l'affermazione della ricorrente secondo cui non ha mai visto le osservazioni della convenuta è stata finanche ammessa dal Giudice di pace, il quale “per svista” non le ha trasmesse all'attrice tanto che nella citazione al dibattimento è stato indicato come la convenuta non avesse presentato osservazioni. Ciò posto, l'invocata garanzia costituzionale è quindi stata disattesa di modo che vi è stata una lesione del diritto di essere sentito dell'attrice.