Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Prima di emanare la sua decisione, il tribunale deve pertanto notificare alle parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197, consid. 2.3.1). b) In concreto, è indubbio che il 31 luglio 2013 la convenuta ha presentato un proprio memoriale di osservazioni in cui ha proposto di respingere la petizione. E queste osservazioni sono esplicitamente richiamate nella decisione impugnata.