La garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza delle osservazioni sottoposte dalle altre parti al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla loro rilevanza per il giudizio (DTF 138 I 485, consid. 2.1; 138 I 156 consid. 2.3). Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni.