C. Statuendo il 30 settembre 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ha ordinato all'Ufficio esecuzioni di procedere alla cancellazione del citato precetto esecutivo e ha posto a carico dell'attrice la tassa di giustizia di fr. 120.–. D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2013 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni 12 novembre 2013 CO 1 ha ribadito la sua posizione. Così invitato, il Giudice di pace ha formulato il 18 novembre 2013 le sue osservazioni al reclamo. Considerando in diritto: