– per le spese esecutive e fr. 60.– per la tassa di giustizia relativa alla procedura di conciliazione, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione al menzionato PE. Il 31 luglio 2013 la convenuta ha presentato delle osservazioni in cui ha chiesto di respingere petizione. All'udienza dell'11 settembre 2013, l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie domande. C. Statuendo il 30 settembre 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ha ordinato all'Ufficio esecuzioni di procedere alla cancellazione del citato precetto esecutivo e ha posto a carico dell'attrice la tassa di giustizia di fr.