{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-47_2013-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120696&nX40_KEY=4711068&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5522af5d7e33409ae7e0e88fcf2c5065"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2013.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2013 16.2013.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata intimazione alla parte attrice delle osservazioni di controparte sulla petizione - violazione del diritto di essere sentito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:16:22", "Checksum": "3a48f0e22af29e9e5c8b9b8900015996", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2013 16.2013.47\nRegesto:\nMancata intimazione alla parte attrice delle osservazioni di controparte sulla petizione - violazione del diritto di essere sentito\n\n\nb) In concreto, è indubbio che il 31 luglio 2013 la convenuta ha presentato un proprio memoriale di osservazioni in cui ha proposto di respingere la petizione. E queste osservazioni sono esplicitamente richiamate nella decisione impugnata. Ora, l'affermazione della ricorrente secondo cui non ha mai visto le osservazioni della convenuta è stata finanche ammessa dal Giudice di pace, il quale “per svista” non le ha trasmesse all'attrice tanto che nella citazione al dibattimento è stato indicato come la convenuta non avesse presentato osservazioni. Ciò posto, l'invocata garanzia costituzionale è quindi stata disattesa di modo che vi è stata una lesione del diritto di essere sentito dell'attrice. Tale violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2).\nc) Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla reclamante. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché emani un nuovo giudizio, previa notificazione all'attrice delle osservazioni della convenuta, riconvocazione delle parti all'udienza di discussione (art. 245 cpv. 2 CPC) ed eventuale assunzione di nuove prove e istruttoria.\n4. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle all'opponente, che si è in sostanza rimessa al giudizio di questa Camera e non può essere considerata soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}