{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-11-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-47_2013-11-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120696&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5522af5d7e33409ae7e0e88fcf2c5065"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2013 16.2013.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mancata intimazione alla parte attrice delle osservazioni di controparte sulla petizione - violazione del diritto di essere sentito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:15", "Checksum": "0036c6e9df936ddc82f81627d1f69837", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 28.11.2013 16.2013.47\nRegesto:\nMancata intimazione alla parte attrice delle osservazioni di controparte sulla petizione - violazione del diritto di essere sentito\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo 25 ottobre 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 30 settembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa C13-001c (creditoria) promossa con petizione 25 giugno 2013 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Nel mese di giugno 2012 CO 1 ha commissionato alla __________ la creazione di una calza di compressione medica su misura per il braccio e di un guanto per la mano. Il 10 settembre 2012 __________ ha emesso una fattura di fr. 388.30. Visto il mancato pagamento da parte della cliente, il credito è stato ceduto, l'8 febbraio 2013, a RE 1, la quale ha fatto notificare il 25 febbraio 2013 a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, a cui l'escussa ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 25 giugno 2013 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Paradiso di condannare CO 1 a pagare fr. 388.30 oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2012, fr. 60.– per le spese del suo intervento, fr. 33.– per le spese esecutive e fr. 60.– per la tassa di giustizia relativa alla procedura di conciliazione, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione al menzionato PE. Il 31 luglio 2013 la convenuta ha presentato delle osservazioni in cui ha chiesto di respingere petizione. All'udienza dell'11 settembre 2013, l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie domande.\nC. Statuendo il 30 settembre 2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ha ordinato all'Ufficio esecuzioni di procedere alla cancellazione del citato precetto esecutivo e ha posto a carico dell'attrice la tassa di giustizia di fr. 120.–.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2013 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni 12 novembre 2013 CO 1 ha ribadito la sua posizione. Così invitato, il Giudice di pace ha formulato il 18 novembre 2013 le sue osservazioni al reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 1° ottobre 2013. Introdotto il 25 ottobre 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo il Giudice di pace, la richiesta dell'attrice è infondata, considerato in particolare “che le osservazioni inoltrate dalla parte convenuta in data 30.07.2013 contestano una volta in più questa fattura poiché il supporto medico confezionato su misura doveva essere consegnato in tempi brevissimi vista l'urgenza medica, (…); che il supporto fornito era talmente stretto che era impossibile da indossare (…); che il supporto è stato immediatamente riportato alla ditta __________ e questo materiale è tuttora in loro possesso dopo essere stato spedito in Germania e rientrato due mese dopo sempre inutilizzabile; (…) che le misure prese erano completamente sbagliate, dovute ad un più che evidente loro errore; che pur non risultando scritti nei quali si contesta immediatamente la fattura, rispettivamente si sollevano e notificano i difetti del prodotto richiesto è evidente che il prodotto non era adatto ma soprattutto non è stato fornito in tempi brevissimi così come richiesto dalla situazione medica, a comprova le due spedizioni in Germania”.\n3. La reclamante rimprovera sostanzialmente al Giudice di pace di aver respinto la petizione fondando il suo giudizio sulle osservazioni della convenuta. Sennonché, soggiunge, tale memoriale non le è stato trasmesso, ciò che le ha impedito di prendere conoscenza delle contestazioni di quest'ultima e di chiedere l'assunzione delle prove atte a confermare la propria posizione. A suo parere, quindi, vi è stata una violazione dei suoi diritti di essere sentita e di assumere le prove.\na) Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 137 I 197, consid. 2.2; 135 I 279, consid. 2.6.1 con rinvii). La garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza delle osservazioni sottoposte dalle altre parti al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla loro rilevanza per il giudizio (DTF 138 I 485, consid. 2.1; 138 I 156 consid. 2.3). Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Prima di emanare la sua decisione, il tribunale deve pertanto notificare alle parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197, consid. 2.3.1)."}