All'opponente, che ha agito da solo, non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza, peraltro non richiesta, le osservazioni al reclamo, di una pagina, non avendo per di più causato costi apprezzabili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: | | –; –; | Comunicazione a: – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna; –.