Egli ha poi ritenuto che il prevalersi da parte della convenuta del mancato invio separato della diffida di pagamento costituiva un abuso di diritto, poiché in uno scritto del 6 settembre 2013 la stessa aveva dichiarato di non volere versare alcunché al locatore “così che pure la ricezione separata della diffida nulla avrebbe mutato”. Considerato che il convenuto non aveva contestato la mora né si era opposto all'istanza, il Pretore ha accolto quest’ultima, ordinando l'espulsione immediata dei convenuti dall'appartamento dell'istante. 4.