Secondo il Pretore il fatto che il termine di pagamento della pigione arretrata impartito ai convenuti con diffida unica del 10 maggio 2013 fosse inferiore ai 30 giorni previsti dall'art. 257d CO era privo di conseguenze pratiche giacché la disdetta era stata pronunciata dall'istante solo il 28 giugno 2013, ovvero dopo 30 giorni dalla diffida. Egli ha poi ritenuto che il prevalersi da parte della convenuta del mancato invio separato della diffida di pagamento costituiva un abuso di diritto, poiché in uno scritto del 6 settembre 2013 la stessa aveva dichiarato di non volere versare alcunché al locatore “così che pure la ricezione separata della diffida nulla avrebbe mutato”.