1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8). 3. Secondo il Pretore il fatto che il termine di pagamento della pigione arretrata impartito ai convenuti con diffida unica del 10 maggio 2013 fosse inferiore ai 30 giorni previsti dall'art. 257d CO era privo di conseguenze pratiche giacché la disdetta era stata pronunciata dall'istante solo il 28 giugno 2013, ovvero dopo 30 giorni dalla diffida.