{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-46_2014-01-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120695&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bdc9adaa6943faf01d9dca5853468565"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.01.2014 16.2013.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - espulsione del conduttore - abitazione familiare - notifica separata della disdetta a entrambi i coniugi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:15", "Checksum": "53d46bc53451f45ba1dbfe64e58a8039", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.01.2014 16.2013.46\nRegesto:\nContratto di locazione - espulsione del conduttore - abitazione familiare - notifica separata della disdetta a entrambi i coniugi\n\n\n3. Secondo il Pretore il fatto che il termine di pagamento della pigione arretrata impartito ai convenuti con diffida unica del 10 maggio 2013 fosse inferiore ai 30 giorni previsti dall'art. 257d CO era privo di conseguenze pratiche giacché la disdetta era stata pronunciata dall'istante solo il 28 giugno 2013, ovvero dopo 30 giorni dalla diffida. Egli ha poi ritenuto che il prevalersi da parte della convenuta del mancato invio separato della diffida di pagamento costituiva un abuso di diritto, poiché in uno scritto del 6 settembre 2013 la stessa aveva dichiarato di non volere versare alcunché al locatore “così che pure la ricezione separata della diffida nulla avrebbe mutato”. Considerato che il convenuto non aveva contestato la mora né si era opposto all'istanza, il Pretore ha accolto quest’ultima, ordinando l'espulsione immediata dei convenuti dall'appartamento dell'istante.\n4. Il reclamante, riassunte le vicissitudini relative alle lungaggini burocratiche che ostano al perfezionamento della compravendita dell'ente locato, ribadisce che il contratto di locazione è stato sottoscritto da lui solo e non dalla moglie. Egli rimprovera così il Pretore di avere ignorato la lettera 6 settembre 2013, con cui sua moglie gli comunicava appunto di non avere sottoscritto il contratto, e di averla inserita “come parte debitrice nella citazione del 9 settembre 2013 convocandola per il 26 settembre 2013”, nonché di averle assegnato “un termine di 10 giorni per impugnare il verbale di udienza avuto il 26 settembre 2013”. A torto.\nNella fattispecie è vero che il contratto di locazione è stato sottoscritto dal solo reclamante. Tuttavia, nella misura in cui l'appartamento in questione serve da domicilio ai coniugi con la figlia e costituisce il luogo ove si svolge la vita comune dei coniugi, ci si trova confrontati con un'abitazione familiare (art. 169 CC). E\nun'abitazione è familiare anche se un solo coniuge è titolare del contratto di locazione (lachat in: Commentaire Romand, CO I, 2° ed., n. 2 ad art. 273a CO). In tali circostanze, la disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d CO) devono essere notificate separatamente al conduttore e al coniuge (art. 266n CO), così come la richiesta di sfratto deve essere promossa contro il locatario e il coniuge, anche se quest'ultimo non è titolare del contratto di locazione (Lachat, op. cit., n. 6 ad art. 273a CO). A ragione quindi CO 1 ha convenuto entrambi i coniugi e altrettanto correttamente il Pretore li ha considerati parti al procedimento. Su tali questioni non occorre perciò dilungarsi.\n5. Il reclamante asserisce che “se la polizia mi ha consegnato lo sfratto il 15 ottobre 2013”, il Pretore “ha emanato la sentenza il 14 ottobre ignorando gli accordi presi tra me e il signor CO 1 dove dovevo consegnare i soldi per il 15 ottobre 2013, dandomi lo sfratto immediato” e si duole del fatto che il primo giudice, contrariamente a quanto stabilito all'udienza, ha emanato la decisione senza che il locatore gli abbia chiesto di farlo. Il reclamante asserisce inoltre di essere tuttora in trattative per l'acquisto dell'appartamento.\nOra, è vero che all'udienza di discussione del 26 settembre 2013 il Pretore aveva proposto alle parti un accordo di pagamento rateale, il quale prevedeva in particolare il pagamento di una prima rata di fr. 5000.– entro il 15 ottobre 2013 e che in caso di mancato tempestivo pagamento di una rata, egli avrebbe pronunciato lo sfratto su richiesta dell'istante. Sennonché, tale accordo non si è mai perfezionato giacché TERZ 1, anch'essa parte al procedimento, ha dichiarato di non accettare la proposta del Pretore (lettera del 10 ottobre 2013). E come figura chiaramente sul verbale d'udienza, in caso di mancata conclusione dell'accordo e non in caso di mancato pagamento di una rata, l'istante aveva espressamente chiesto che i convenuti fossero espulsi dal suo appartamento (pag. 2). Ciò posto, nulla può essere rimproverato al Pretore, il quale in mancanza di contestazioni sulla mora della pigione e sulla validità della disdetta, ha pronunciato l'espulsione dall'ente locato. Di conseguenza il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). All'opponente, che ha agito da solo, non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza, peraltro non richiesta, le osservazioni al reclamo, di una pagina, non avendo per di più causato costi apprezzabili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.– sono poste a carico del reclamante.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –;\n|\nComunicazione a:\n– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;\n–.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}