{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-01-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-46_2014-01-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120695&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bdc9adaa6943faf01d9dca5853468565"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.01.2014 16.2013.46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione - espulsione del conduttore - abitazione familiare - notifica separata della disdetta a entrambi i coniugi"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:15", "Checksum": "53d46bc53451f45ba1dbfe64e58a8039", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.01.2014 16.2013.46\nRegesto:\nContratto di locazione - espulsione del conduttore - abitazione familiare - notifica separata della disdetta a entrambi i coniugi\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 23 ottobre 2013 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 15 ottobre 2013 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2013.711 (espulsione del conduttore) promossa con istanza del 19 agosto 2013 da |\n|\n|\n|\nCO 1\nanche nei confronti di TERZ 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 24 aprile 2001 CO 1 ha sottoscritto con RE 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di sua proprietà a __________. Il contratto, sul quale è menzionata anche TERZ 1, prevedeva una pigione di fr. 950.– mensili oltre a fr. 50.– mensili quale acconto per le spese accessorie. Il 10 maggio 2013 il locatore ha inviato a RE 1 e ad TERZ 1, nel frattempo diventata moglie del conduttore, una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandoli a pagare entro il 17 maggio 2013 le pigioni e le spese arretrate di complessivi fr. 15 859.75. Non avendo ricevuto alcun pagamento, il 28 giugno 2013 egli ha notificato separatamente al conduttore e a sua moglie, mediante l'apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto per il successivo 31 luglio. I coniugi __________, che non hanno contestato la disdetta, hanno continuato a occupare l'ente locato, senza saldare l'importo scoperto.\nB. Con istanza 19 agosto 2013 CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse ai coniugi __________ la riconsegna immediata dell'ente locato. Nelle sue osservazioni 6 settembre 2013 TERZ 1 ha rilevato di non aver mai firmato il contratto di locazione e di non essere intenzionata ad assumersi il debito del marito. RE 1, nelle sue osservazioni del 9 settembre 2013, ha dichiarato di essere in trattative con il locatore per l'acquisto dell'ente locato e che avrebbe pagato l'importo scoperto unitamente al prezzo della compravendita. All'udienza del 26 settembre 2013, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la sua richiesta di sfratto, mentre RE 1 ha proposto di respingere l'istanza, “poiché intenzionato a pagare gli arretrati ed a onorare l'accordo proposto dal Pretore e da lui accettato”.\nC. Statuendo il 15 ottobre 2013 il Pretore ha ordinato lo sfratto immediato dei convenuti dall'appartamento di proprietà dell'istante. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 200.– sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.– per ripetibili.\nD. Con reclamo 23 ottobre 2013 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento. Con decreto del 24 ottobre 2010 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il Pretore ha trattato la causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), le cui decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il valore litigioso è stato accertato in fr. 3000.– donde la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta\nal reclamante il 16 ottobre 2013, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato 26 ottobre 2013, salvo protrarsi al lunedì successivo 28 ottobre 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 23 ottobre 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso\nun'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8)."}