che la rifusione alla reclamante delle spese legali da parte della controparte, rende la domanda di assistenza giudiziaria senza oggetto; che, relativamente agli oneri processuali di prima sede, essi sono posti a carico di CO 1; Per questi motivi, decide: 1. Si prende atto dell'adesione al reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza. 2. La decisione impugnata è annullata. 3. Non si riscuotono spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili. 4. La domanda di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto. 5. Le spese processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 180.–, sono poste a carico di CO 1. 6. Notificazione a: