che, in siffatte circostanze, l'oggetto della controversia è venuto a cadere sicché la causa va stralciata dai ruoli, fermo restando che è opportuno annullare anche la decisione impugnata, nella quale veniva statuito su di esso; che, in definitiva, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 1 LOG; che le spese giudiziarie di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo; che non si giustifica assegnare ripetibili alla reclamante, per sua stessa ammissione CO 1 avendo “versato quanto richiesto dalla ricorrente per spese legali” (cfr. scritto 17 gennaio 2014);