Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste in solido a carico dei reclamanti, che rifonderanno alla controparte, con il medesimo vincolo, fr. 600.– per ripetibili. 3. Notificazione a: | | – avv.; – avv.. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.