–, asserendo che tale importo sarebbe già stato detratto dal loro stipendio. È indubbio inoltre che spettava a CO 1 dimostrare il fondamento della propria pretesa (art. 8 CC). Sennonché, all'udienza del 16 settembre 2013, i convenuti hanno riconosciuto di dovergli fr. 271.–. Ne segue che su questo punto il giudizio impugnato va pienamente condiviso. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto. 7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.