I reclamanti lamentano il fatto che il Giudice di pace li ha ritenuti entrambi responsabili del danno, asserendo che la convenuta non si è mai avvicinata alla piscina. Così argomentando essi, una volta di più, non si confrontano con la conclusione del primo giudice che li ha considerati solidalmente responsabili del danno, poiché hanno agito congiuntamente, legati da un rapporto di società semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO. Tale censura, non sufficientemente motivata, è pertanto anch'essa irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC). Sia come sia, come si è detto, RE 1 e RE 2 hanno dichiarato di volere essere trattati alla stregua di una società semplice (cfr. doc. K. 7, pag. 2 in fondo).