In tali circostanze, una qualsiasi persona diligente non si sarebbe assunta il rischio di eseguire tale incarico, o quanto meno, avrebbe adottato i necessari accorgimenti per evitare l'occlusione del tubo di scarico. Sotto questo aspetto non si può ritenere errata la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto il convenuto negligente. Su questo punto quindi il reclamo è destinato all'insuccesso. 5. I reclamanti lamentano il fatto che il Giudice di pace li ha ritenuti entrambi responsabili del danno, asserendo che la convenuta non si è mai avvicinata alla piscina.