Ora, per tacere del fatto che tale allegazione, non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), dal fascicolo processuale risulta che RE 1 non ha mai negato di essere stato incaricato dall'attore di cambiare il tappo, né ha mai asserito di avere rifiutato tale incombenza. Che poi egli non fosse in grado di provvedere personalmente a tale mansione ma si sarebbe perciò reso necessario l'intervento di una ditta specializzata per effettuare la sostituzione, potrà anche essere vero, ma poco sussidia.