Su questo punto il reclamo si rivela perciò infondato. g) I reclamanti asseriscono, che il convenuto, “poco importa se in qualità di dipendente o appaltatore, ha avvisato il proprietario della necessità di sostituire il tappo (…). Toccava quindi chiaramente a quest'ultimo attivarsi per fare intervenire una ditta competente e non limitarsi ad addossare la responsabilità al convenuto affermando che era suo compito procedere all'intervento”. Ora, per tacere del fatto che tale allegazione, non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv.