verbale, pag. 2). Dal canto suo l'attore ha affermato che “considerata la segnalazione del signor RE 1”, “è partito dal presupposto che egli non avrebbe, quindi, utilizzato l'aspirapolvere per pulire la piscina prima di sostituire il tappo difettato” e ha negato di avergli ordinato “di utilizzare l'aspirapolvere nonostante il rischio, bensì di avergli ordinato di cambiare il tappo (cfr. verbale, pag. 2). In circostanze del genere l'accertamento del primo giudice, secondo cui il convenuto era a conoscenza del rischio che correva pulendo la piscina, non appare manifestamente errato. Su questo punto il reclamo si rivela perciò infondato.