A sua volta l'art. 321e CO, secondo cui il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro, ripropone il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall'art. 97 cpv. 1 CO. Questa norma presuppone la prova del danno, della violazione di obblighi contrattuali come pure dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa è presunta. Tocca al creditore dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al debitore incombe l'onere di provare l'assenza di ogni colpa (RtiD I-2005 pag. 820; Tercier/ Favre, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 3398 e segg).