1 CO, che regge la responsabilità dell'appaltatore, sia l'art. 398 cpv. 1 CO, che disciplina la responsabilità del mandatario, rinviano agli art. 321a ed e CO relativa alla responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro (Chaix, op. cit., n. 2 e n. 12 ad art. 364; Werro in: Commentaire romand, CO I, op. cit., n. 1 ad art. 398). A sua volta l'art. 321e CO, secondo cui il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro, ripropone il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall'art. 97 cpv.