Per definizione, un lavoratore può essere unicamente una persona fisica, mentre un datore di lavoro può essere anche una persona giuridica (Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 26 ad art. 319). c) Nella fattispecie, la mancanza di qualsiasi elemento sulla subordinazione dall'attore e l'ampia autonomia dei convenuti nell'organizzazione della loro attività esclude la pattuizione di un contratto di lavoro. Per di più i reclamanti, che hanno dichiarato di formare una società semplice (cfr. doc. K. 7, pag. 2 in fondo), non percepivano ciascuno un proprio salario, ma emettevano congiuntamente, a nome di entrambi, fatture per le loro prestazioni (cfr.