doc. K. 7 nella mappetta celeste) non dimostra, per ciò solo, l'esistenza di un contratto di lavoro. La censura dei reclamanti è di conseguenza irricevibile. b) Sulla base dei fatti accertati dal primo giudice, senza che i ricorrenti siano stati in grado di dimostrarne la manifesta erroneità, va così verificato se la qualifica del rapporto contrattuale effettuata dal primo giudice sia corretta. Determinante è, al riguardo, il contenuto delle pattuizioni, che prescinde dalla definizione e dalla terminologia utilizzata dalle parti (DTF 136 III 519, consid. 3; 131 III 219, consid. 3; 129 III 667, consid.