Per di più, gli interessati nemmeno spiegano per quale motivo sarebbe errata la conclusione alla quale è giunto il primo giudice, secondo il quale i convenuti “vanno considerati degli indipendenti legati a mandati d'appalto con il signor CO 1, che potevano variare a dipendenza dei compiti affidati e per i quali emettevano delle fatture una volta i lavori terminati”, situazione che “corrisponde dunque pienamente alla definizione del contratto d'appalto data dell'articolo 363 del codice delle obbligazioni”. E il solo fatto che essi abbiano introdotto il 27 dicembre 2012 un'istanza presso l'Ufficio di conciliazione in materia di lavoro di __________ (cfr. doc.