Egli si è così assunto il rischio che venisse aspirato nello scarico, come poi è avvenuto. Per il primo giudice anche RE 2 doveva essere considerata responsabile con il convenuto in solido del danno poiché costoro avevano prestato la loro attività congiuntamente come una società semplice. Relativamente alla pretesa di restituzione di fr. 396.–, egli l'ha ammessa in ragione di fr. 271.–, la differenza spettando a RE 2.