Nel giudizio impugnato il Giudice di pace ha qualificato il rapporto contrattuale tra le parti come contratto d'appalto, e non come contratto di lavoro come sostenuto dai convenuti, ha stabilito che RE 1 fosse responsabile del danno sulla base dell'art. 364 cpv. 1 CO. Egli ha rimproverato a quest'ultimo di avere pulito la piscina con l'aspirapolvere ancorché fosse al corrente che il tappo, consumato dall'usura, non fosse stato sostituito. Egli si è così assunto il rischio che venisse aspirato nello scarico, come poi è avvenuto.