Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata invece di essere notificata mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) è stata inviata ai convenuti il 23 settembre 2013 tramite “posta A”. L'irrita notificazione non ha tuttavia comportato nessun pregiudizio per i convenuti, il cui reclamo, introdotto il 16 ottobre 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è tempestivo.