{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-44_2014-09-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120689&nX40_KEY=4711068&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "466e3d852ab3f764a52ba50e681876f2"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2013.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2014 16.2013.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualifica giuridica di un contratto avente per oggetto la pulizia e il riordino di una casa di vacanza e l'accoglienza dei suoi ospiti (contratto innominato) - Elementi caratteristici del contratto di lavoro - Risarcimento danni – Responsabilità solidale dei soci di una società semplice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:16:25", "Checksum": "5d50c666591ca85046556082c77310b6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2014 16.2013.44\nRegesto:\nQualifica giuridica di un contratto avente per oggetto la pulizia e il riordino di una casa di vacanza e l'accoglienza dei suoi ospiti (contratto innominato) - Elementi caratteristici del contratto di lavoro - Risarcimento danni – Responsabilità solidale dei soci di una società semplice\n\n\nSia come sia, come si è detto, RE 1 e RE 2 hanno dichiarato di volere essere trattati alla stregua di una società semplice (cfr. doc. K. 7, pag. 2 in fondo). Ora, l'art. 544 cpv. 3 CO prevede che ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme o per mezzo di un rappresentante, sono responsabili in solido salvo patto contrario. In concreto, entrambi i convenuti si sono assunti impegni contrattuali verso l'attore, nessuno di loro sostenendo l'esistenza di una deroga né pretendendo che RE 1 abbia agito da solo. E siccome la pretesa di risarcimento dovuta a una violazione contrattuale fonda la solidarietà passiva dei soci (cfr. SJ 1997 pag. 400, consid. 3a; Fellmann/Müller in: Berner Kommentar, n. 113 ad art. 544 CO; Handschin/Vonzun in: Zürcher Kommentar, 2009, n. 46 ad art. 544 CO; Pestalozzi/Hettich in: Basler Kommentar, OR II, 3ª edizione, n. 16 ad art. 544), anche sotto questo profilo la decisione del primo giudice resiste alla critica.\n6. I reclamanti sostengono infine di avere contestato l'importo di fr. 396.– rivendicato dalla controparte e si dolgono che il Giudice di pace le abbia riconosciuto fr. 271.–, nonostante non abbia provato la sua pretesa. Ora, è vero che nelle loro osservazioni del 18 maggio 2013 i convenuti hanno contestato di dovere all'attore fr. 396.–, asserendo che tale importo sarebbe già stato detratto dal loro stipendio. È indubbio inoltre che spettava a CO 1 dimostrare il fondamento della propria pretesa (art. 8 CC). Sennonché, all'udienza del 16 settembre 2013, i convenuti hanno riconosciuto di dovergli fr. 271.–. Ne segue che su questo punto il giudizio impugnato va pienamente condiviso. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n7. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste in solido a carico dei reclamanti, che rifonderanno alla controparte, con il medesimo vincolo, fr. 600.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}