{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-44_2014-09-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120689&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "466e3d852ab3f764a52ba50e681876f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2014 16.2013.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualifica giuridica di un contratto avente per oggetto la pulizia e il riordino di una casa di vacanza e l'accoglienza dei suoi ospiti (contratto innominato) - Elementi caratteristici del contratto di lavoro - Risarcimento danni – Responsabilità solidale dei soci di una società semplice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:18", "Checksum": "f4e7c0e85164d6df25184cd8f3434d4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2014 16.2013.44\nRegesto:\nQualifica giuridica di un contratto avente per oggetto la pulizia e il riordino di una casa di vacanza e l'accoglienza dei suoi ospiti (contratto innominato) - Elementi caratteristici del contratto di lavoro - Risarcimento danni – Responsabilità solidale dei soci di una società semplice\n\n\ne) Ora, sia l'art. 364 cpv. 1 CO, che regge la responsabilità dell'appaltatore, sia l'art. 398 cpv. 1 CO, che disciplina la responsabilità del mandatario, rinviano agli art. 321a ed e CO relativa alla responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro (Chaix, op. cit., n. 2 e n. 12 ad art. 364; Werro in: Commentaire romand, CO I, op. cit., n. 1 ad art. 398). A sua volta l'art. 321e CO, secondo cui il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro, ripropone il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall'art. 97 cpv. 1 CO. Questa norma presuppone la prova del danno, della violazione di obblighi contrattuali come pure dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa è presunta. Tocca al creditore dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al debitore incombe l'onere di provare l'assenza di ogni colpa (RtiD I-2005 pag. 820; Tercier/ Favre, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 3398 e segg). Una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (cfr. DTF 110 II 349, consid. 6b; sentenza del Tribunale federale 4C.195/2004 del 7 settembre 2004, consid. 2.1).\nf) I reclamanti, che non contestano la sussistenza dei primi tre requisiti dell'art. 97 cpv. 1 CO, sostengono che nessuna colpa può essere ascritta a RE 1. Il Giudice di pace, soggiungono, ha erroneamente accertato che il convenuto sapeva che procedendo alla pulizia della piscina con l'aspirapolvere vi era il rischio che il tappo consumato fosse aspirato all'interno dello scarico. Ora, all'udienza di discussione del 17 giugno 2013 i convenuti hanno dichiarato di avere avvisato l'attore nel mese di ottobre 2011 “che il tappo della piscina era consumato e occorreva sostituirlo” e che “nella primavera del 2012 sia il signor RE 1 che il signor CO 1 si sono dati da fare per sostituire il tappo difettato. Purtroppo la ditta L__________ non è stata in grado di fornire un nuovo tappo. Visto il ritardo nella consegna del tappo nuovo il signor RE 1 ha fatto presente il rischio a cui si andava incontro utilizzando l'aspirapolvere e [ha proposto] una possibile soluzione alternativa, tuttavia non accettata dal signor CO 1” (cfr. verbale, pag. 2). Dal canto suo l'attore ha affermato che “considerata la segnalazione del signor RE 1”, “è partito dal presupposto che egli non avrebbe, quindi, utilizzato l'aspirapolvere per pulire la piscina prima di sostituire il tappo difettato” e ha negato di avergli ordinato “di utilizzare l'aspirapolvere nonostante il rischio, bensì di avergli ordinato di cambiare il tappo (cfr. verbale, pag. 2). In circostanze del genere l'accertamento del primo giudice, secondo cui il convenuto era a conoscenza del rischio che correva pulendo la piscina, non appare manifestamente errato. Su questo punto il reclamo si rivela perciò infondato.\ng) I reclamanti asseriscono, che il convenuto, “poco importa se in qualità di dipendente o appaltatore, ha avvisato il proprietario della necessità di sostituire il tappo (…). Toccava quindi chiaramente a quest'ultimo attivarsi per fare intervenire una ditta competente e non limitarsi ad addossare la responsabilità al convenuto affermando che era suo compito procedere all'intervento”. Ora, per tacere del fatto che tale allegazione, non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC), dal fascicolo processuale risulta che RE 1 non ha mai negato di essere stato incaricato dall'attore di cambiare il tappo, né ha mai asserito di avere rifiutato tale incombenza. Che poi egli non fosse in grado di provvedere personalmente a tale mansione ma si sarebbe perciò reso necessario l'intervento di una ditta specializzata per effettuare la sostituzione, potrà anche essere vero, ma poco sussidia. Quanto rimproveratogli dall'attore, in effetti, non consiste nella mancata sostituzione del tappo, ma nel fatto che, pur essendo a conoscenza dei difetti e della mancata sostituzione, l'interessato ha pulito la piscina con l'aspirapolvere. In tali circostanze, una qualsiasi persona diligente non si sarebbe assunta il rischio di eseguire tale incarico, o quanto meno, avrebbe adottato i necessari accorgimenti per evitare l'occlusione del tubo di scarico. Sotto questo aspetto non si può ritenere errata la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto il convenuto negligente. Su questo punto quindi il reclamo è destinato all'insuccesso.\n5. I reclamanti lamentano il fatto che il Giudice di pace li ha ritenuti entrambi responsabili del danno, asserendo che la convenuta non si è mai avvicinata alla piscina. Così argomentando essi, una volta di più, non si confrontano con la conclusione del primo giudice che li ha considerati solidalmente responsabili del danno, poiché hanno agito congiuntamente, legati da un rapporto di società semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO. Tale censura, non sufficientemente motivata, è pertanto anch'essa irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC)."}