{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-44_2014-09-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120689&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "466e3d852ab3f764a52ba50e681876f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2014 16.2013.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualifica giuridica di un contratto avente per oggetto la pulizia e il riordino di una casa di vacanza e l'accoglienza dei suoi ospiti (contratto innominato) - Elementi caratteristici del contratto di lavoro - Risarcimento danni – Responsabilità solidale dei soci di una società semplice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:18", "Checksum": "f4e7c0e85164d6df25184cd8f3434d4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2014 16.2013.44\nRegesto:\nQualifica giuridica di un contratto avente per oggetto la pulizia e il riordino di una casa di vacanza e l'accoglienza dei suoi ospiti (contratto innominato) - Elementi caratteristici del contratto di lavoro - Risarcimento danni – Responsabilità solidale dei soci di una società semplice\n\n\n3. Nel giudizio impugnato il Giudice di pace ha qualificato il rapporto contrattuale tra le parti come contratto d'appalto, e non come contratto di lavoro come sostenuto dai convenuti, ha stabilito che RE 1 fosse responsabile del danno sulla base dell'art. 364 cpv. 1 CO. Egli ha rimproverato a quest'ultimo di avere pulito la piscina con l'aspirapolvere ancorché fosse al corrente che il tappo, consumato dall'usura, non fosse stato sostituito. Egli si è così assunto il rischio che venisse aspirato nello scarico, come poi è avvenuto. Per il primo giudice anche RE 2 doveva essere considerata responsabile con il convenuto in solido del danno poiché costoro avevano prestato la loro attività congiuntamente come una società semplice. Relativamente alla pretesa di restituzione di fr. 396.–, egli l'ha ammessa in ragione di fr. 271.–, la differenza spettando a RE 2.\n4. I reclamanti contestano che le prestazioni da loro effettuate rientrino nell'ambito di un contratto d'appalto, asserendo “di avere intrattenuto un vero e proprio rapporto di lavoro tanto è vero che fra le medesime parti è pendente un contenzioso vertente al pagamento dello stipendio”.\na) Così argomentando, essi, però, non si confrontano con le motivazioni del Giudice di pace secondo cui “nella fattispecie, (…) non vi è nessun documento né dichiarazione di testimoni che possano dimostrare che tra il signor CO 1 e i convenuti vi fosse una relazione contrattuale di lavoro (…). Non esiste un contratto di assunzione firmato dalla parti e, inoltre, il fatto che i convenuti abbiano ammesso che nel corso della primavera 2012 è stato sottoposto loro un contratto di lavoro ma che non l'hanno firmato perché non erano d'accordo con le sue condizioni, prova che al momento del danno non erano dei dipendenti del signor CO 1.”\nPer di più, gli interessati nemmeno spiegano per quale motivo sarebbe errata la conclusione alla quale è giunto il primo giudice, secondo il quale i convenuti “vanno considerati degli indipendenti legati a mandati d'appalto con il signor CO 1, che potevano variare a dipendenza dei compiti affidati e per i quali emettevano delle fatture una volta i lavori terminati”, situazione che “corrisponde dunque pienamente alla definizione del contratto d'appalto data dell'articolo 363 del codice delle obbligazioni”. E il solo fatto che essi abbiano introdotto il 27 dicembre 2012 un'istanza presso l'Ufficio di conciliazione in materia di lavoro di __________ (cfr. doc. K. 7 nella mappetta celeste) non dimostra, per ciò solo, l'esistenza di un contratto di lavoro. La censura dei reclamanti è di conseguenza irricevibile.\nb) Sulla base dei fatti accertati dal primo giudice, senza che i ricorrenti siano stati in grado di dimostrarne la manifesta erroneità, va così verificato se la qualifica del rapporto contrattuale effettuata dal primo giudice sia corretta. Determinante è, al riguardo, il contenuto delle pattuizioni, che prescinde dalla definizione e dalla terminologia utilizzata dalle parti (DTF 136 III 519, consid. 3; 131 III 219, consid. 3; 129 III 667, consid. 3.1). Ora, gli elementi caratteristici del contratto di lavoro sono la prestazione di lavoro o di servizi, l'impiego duraturo e remunerato di un lavoratore, e soprattutto il rapporto di subordinazione, che obbliga il lavoratore a ossequiare le direttive del datore di lavoro e gli impone vincoli di tipo organizzativo ed economico che lo limitano nella sua autonomia e lo astringono a rendere conto regolarmente del lavoro svolto (sentenza del Tribunale federale 4C.76/2006 del 30 giugno 2006, consid. 6.1). Per definizione, un lavoratore può essere unicamente una persona fisica, mentre un datore di lavoro può essere anche una persona giuridica (Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 26 ad art. 319).\nc) Nella fattispecie, la mancanza di qualsiasi elemento sulla subordinazione dall'attore e l'ampia autonomia dei convenuti nell'organizzazione della loro attività esclude la pattuizione di un contratto di lavoro. Per di più i reclamanti, che hanno dichiarato di formare una società semplice (cfr. doc. K. 7, pag. 2 in fondo), non percepivano ciascuno un proprio salario, ma emettevano congiuntamente, a nome di entrambi, fatture per le loro prestazioni (cfr. doc. K 2 nella mappetta celeste). Tutto lascia supporre, quindi, che l'attività svolta dai convenuti non soggiacesse alle norme sul contratto di lavoro ma fosse effettuata a titolo indipendente.\nd) Visto quanto precede, ci si può chiedere se la qualifica come appalto effettuata dal Giudice di pace sia nondimeno corretta tanto più che le prestazioni svolte dai convenuti non si limitavano alla pulizia e alla riparazione – che soggiacciono alle norme dell'appalto (sentenza del Tribunale federale 4C.231/2004 dell'8 ottobre 2004, consid. 2 con riferimenti; Chaix in: Commentaire romand, CO I, op. cit., n. 46 ad art. 363) – ma anche all'accoglienza degli ospiti, alla consegnare le chiavi, alla percezione delle tasse di soggiorno che rientrano nelle caratteristiche del contratto di mandato. In realtà, in concreto, le parti hanno pattuito un contratto innominato di natura mista, che combina le prestazioni di entrambi i contratti citati. Quanto alla responsabilità, ci si può chiedere se essa soggiace alle norme generali del Codice delle obbligazioni o alle norme speciali dei singoli contratti. La questione può rimanere indecisa per le ragioni in appresso."}