{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-44_2014-09-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120689&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "466e3d852ab3f764a52ba50e681876f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2014 16.2013.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualifica giuridica di un contratto avente per oggetto la pulizia e il riordino di una casa di vacanza e l'accoglienza dei suoi ospiti (contratto innominato) - Elementi caratteristici del contratto di lavoro - Risarcimento danni – Responsabilità solidale dei soci di una società semplice"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:21:18", "Checksum": "f4e7c0e85164d6df25184cd8f3434d4a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2014 16.2013.44\nRegesto:\nQualifica giuridica di un contratto avente per oggetto la pulizia e il riordino di una casa di vacanza e l'accoglienza dei suoi ospiti (contratto innominato) - Elementi caratteristici del contratto di lavoro - Risarcimento danni – Responsabilità solidale dei soci di una società semplice\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 16 ottobre 2013 presentato da\n|\n|\nCO 1 (SG)\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 è proprietario della particella n. 1413 RFD di __________ sulla quale sorge un'abitazione (“__________”), che concede in locazione a terze persone per le vacanze. Alla fine del mese di maggio 2011 CO 1 ha conferito a RE 1 e RE 2 il compito di provvedere alla pulizia e al riordino della casa di vacanza, di occuparsi del giardino e della piscina, così come di accogliere gli ospiti per mostrare l'abitazione e consegnare le chiavi. Per tali prestazioni le parti hanno pattuito un compenso orario di fr. 30.– per una media di 16 ore mensili. RE 1 e RE 2 avevano inoltre il compito di provvedere al cambio della biancheria da letto per un compenso forfettario di fr. 25.–. Nel mese di giugno 2012 durante la pulizia della piscina, un tappo dello scarico è finito nel tubo medesimo, causandone l'ostruzione. L'intervento di riparazione, affidato alla ditta C__________, è costato fr. 4202.90.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 6 maggio 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al dal Giudice di pace del circolo delle Isole per ottenere il pagamento di fr. 4589.90 oltre interessi al 5% dall'8 gennaio 2013 (fr. 4202.90 quale risarcimento del danno e fr. 396.– trattenuti dai convenuti sulla locazione versata da un ospite). Nelle loro osservazioni del 18 maggio 2013 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. All'udienza del 17 giugno 2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, al dibattimento del 16 settembre 2013 i convenuti hanno riconosciuto la pretesa di fr. 396.– limitatamente a fr. 271.–, mentre l'attore ha ribadito le sue domande accettando la proposta dei convenuti a condizione che l'importo fosse versato entro il giorno seguente.\nC. Statuendo il 23 settembre 2013 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 4473.90 (fr. 4202.90 + fr. 271.–) oltre interessi al 5% dall'8 gennaio 2013. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attore fr. 700.– per ripetibili.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2013 postulandone l'annullamento. Nella sua risposta del 27 novembre 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata invece di essere notificata mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) è stata inviata ai convenuti il 23 settembre 2013 tramite “posta A”. L'irrita notificazione non ha tuttavia comportato nessun pregiudizio per i convenuti, il cui reclamo, introdotto il 16 ottobre 2013 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii)."}