che, per tacere del fatto che un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza non è conforme all'esigenza di motivazione (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 4 ad art. 321), il reclamante non formula una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto; che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Trezzini, op. cit.