Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411); che il Giudice di pace, richiamati gli articoli 8 CC e 157 CPC, ha accolto la petizione, considerando che il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2013 “porta a dover ritenere in fatto e in diritto quale unico responsabile del riconoscimento del dovuto il convenuto il quale e semmai per altro iter giudiziario potrà agire”; che nel suo scritto del 9 ottobre 2013 il reclamante si limita a chiedere una revisione del mio caso asserendo “una decisione assurda essendo non colpevole, vedi incarto”;