{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2013-43_2013-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114973&nX40_KEY=4921760&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c12a9839b254b76ac76928669dead5f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2013.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2013 16.2013.43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], 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Riviera nella causa n. 52C/13 (contratto di appalto) promossa con petizione 17 gennaio 2013 da |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che nell'aprile del 2012 RE 1 si è rivolto alla CO 1 per la riparazione del proprio veicolo danneggiato in seguito di un tamponamento causato da una manovra di retromarcia effettuata l'11 agosto 2012 da __________;\nche il 30 luglio 2012 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una fattura di fr. 662.65;\nche il 22 ottobre 2012 RE 1 ha comunicato al carrozziere di rifiutarsi di saldare la citata fattura poiché in sintesi, il danno era stato causato da __________ e l'incarico di procedere alla riparazione conferito da quest'ultimo;\nche visto il mancato pagamento, il 12 novembre 2012 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Riviera, per l'incasso di fr. 662.65 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2012 e delle spese esecutive, al quale l'escusso ha interposto opposizione;\nche ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Riviera l'autorizzazione ad agire, il 17 gennaio 2013 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice, per ottenere il pagamento del citato importo e delle spese esecutive, così come il rigetto definitivo dell'opposizione;\nche all'udienza del 12 marzo 2013 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;\nche l'11 aprile 2013 __________, sentito come testimone, ha dichiarato di non aver mai affermato “che avrebbe saldato la fattura” emessa dall'attrice;\nche in esito a una segnalazione del Giudice di pace, con decisione del 13 agosto 2013 il Ministero pubblico ha emesso un decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________;\nche all'udienza finale del 17 ottobre 2013 l'attrice, unica comparente, ha confermato le proprie domande;\nche con decisione 19 settembre 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato il convenuto a pagare fr. 662.65 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 2012, fr. 53.– di spese esecutive e fr. 5.– di tassa d'incasso, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo a carico del convenuto fr. 125.– di spese giudiziarie;\nche l'11 ottobre 2013 RE 1 è insorto a questa Camera contro il giudizio appena citato;\nche l'atto non è stato oggetto di notificazione;\ne considerando\nin diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);\nche nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera l'11 ottobre 2013 (cfr. busta di intimazione) è tempestivo;\nche secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);\nche il Giudice di pace, richiamati gli articoli 8 CC e 157 CPC, ha accolto la petizione, considerando che il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2013 “porta a dover ritenere in fatto e in diritto quale unico responsabile del riconoscimento del dovuto il convenuto il quale e semmai per altro iter giudiziario potrà agire”;\nche nel suo scritto del 9 ottobre 2013 il reclamante si limita a chiedere una revisione del mio caso asserendo “una decisione assurda essendo non colpevole, vedi incarto”;\nche, per tacere del fatto che un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza non è conforme all'esigenza di motivazione (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 4 ad art. 321), il reclamante non formula una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;\nche di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: op. cit., n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;\nche, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48 lett. a n. 2 LOG;\nche le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);\nche non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Non si prelevano spese processuali."}