c CPC) è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli; che nella fattispecie il tempo impiegato per emanare la decisione non appare eccessivo sicché, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il reclamo per denegata giustizia avrebbe quindi dovuto essere respinto; che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare ad ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che in concreto non si giustifica pertanto riconoscere alla reclamante un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC); Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.