che con decisione del 24 settembre 2013, notificata il 3 ottobre 2013, il Pretore ha respinto la petizione e revocato la sospensione provvisoria della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di Lugano; che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli; che nella fattispecie il tempo impiegato per emanare la decisione non appare eccessivo sicché, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il reclamo per denegata giustizia avrebbe quindi dovuto essere respinto; che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.